Con il presente Codice Etico la Direzione intende ricordare i valori etici fondamentali ai quali la Società SMIPA s.r.l. (d’ora in poi anche semplicemente “la Società” o “l’Azienda”) si ispira ed ai quali tutti i dipendenti e collaboratori esterni dovranno attenersi nello svolgimento dei compiti e funzioni loro affidate. E’ doveroso l’impegno di tutti per assicurare che l’attività dell’Azienda venga svolta nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui l’Azienda opera. E’ pertanto opportuno ribadire a tutti coloro che lavorano nell’Azienda o che operano per il conseguimento degli obiettivi, senza distinzioni o eccezioni, l’importanza di osservare e di fare osservare questi principi nell’ambito delle proprie mansioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio dell’Azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi. I contratti con i fornitori verranno muniti di apposita clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle norme del presente codice etico o del Modello di Organizzazione aziendale da parte dei terzi.
I principi etici contenuti nel presente Codice si applicano sia ai dipendenti, sia ai collaboratori esterni legati da qualsiasi rapporto contrattuale continuativo o saltuario con la Società oltre che ai Soci della stessa (da ora in poi anche “i destinatari”). La Società invita e promuove l’adozione di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo anche ai propri partner commerciali e alle associazioni con le quali viene in contatto nello svolgimento delle proprie attività.
Del presente Codice Etico è data ampia diffusione interna ed è permanentemente messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società. È dovere di ogni dipendente e collaboratore esterno prendere visione del Codice e conoscerne le disposizioni. La Direzione vigila con attenzione sull’osservanza del contenuto del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione, controllo ed intervento, se del caso, con azioni correttive. Il Codice Etico deve intendersi come parte integrante degli obblighi contrattuali assunti dai dipendenti e dai collaboratori della SMIPA s.r.l., ivi intesi anche gli Amministratori. Ogni violazione del Codice Etico sarà disciplinata dal presente regolamento e dalla norme di legge in tema di illecito disciplinare. Il dipendente è obbligato a riferire prontamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia in merito alla violazione delle norme del Codice o del Modello di Organizzazione aziendale.
SMIPA, per mezzo dell’Amministratore Delegato e dell’Organismo di Vigilanza, si impegna ad una costante monitoraggio dell’applicazione del presente Codice. Il Codice può essere modificato ed integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante dell’Organismo di Vigilanza. È previsto un aggiornamento periodico dei dipendenti e dei collaboratori esterni in merito alle modifiche del Codice. Sono altresì predisposti degli incontri formativi in merito alle procedure ed alla normativa per le tutte le materie d’interesse dell’attività aziendale.
La Direzione dell’Azienda è tenuta ad osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo il valore economico dell’impresa ed il benessere dei propri dipendenti. SMIPA s.r.l. pretende dai Destinatari del Codice la rigorosa applicazione dei principi etici di seguito elencati:
Il comportamento dei Destinatari del Codice deve conformarsi alle leggi vigenti nello Stato in cui i Destinatari stessi operano, ivi comprese quelle comunitarie, sovranazionali ed internazionali che lo Stato recepisce. Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a conoscere le normative che regolano le proprie attività e mansioni. La Direzione ha il preciso dovere di vigilare su tale conoscenza ed ad incrementarla con ogni mezzo ritenuto idoneo qualora fosse carente.
Tutte le attività lavorative di quanti operano per SMIPA s.r.l. devono essere svolte con impegno, rigore e correttezza, anche al fine di tutelare l’immagine dell’azienda. I Destinatari sono tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni e nel loro progresso professionale in SMIPA s.r.l., all’allineamento con i seguenti principi etico- comportamentali:
A. Equità, ovvero regime comportamentale ispirato al senso comune della giustizia sostanziale;
B. Uguaglianza, ovvero uniformità di trattamento e relazione sociale nei confronti di ogni interlocutore;
C. Tutela e valorizzazione della persona, ovvero rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, atti a rendere solidali i Destinatari e comune la missione aziendale;
D. Diligenza, ovvero assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed accuratezza;
E. Onestà, ovvero incapacità di compiere atti illegali ed illeciti, tanto per osservanza dei principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della giustizia;
F. Trasparenza, ovvero esecuzione delle proprie mansioni attraverso un regime di piena intelligibilità dell’operato da parte di chiunque; ogni azione compiuta dai Destinatari e da quanti intrattengono rapporti con SMIPA s.r.l. deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuabile in tutti i propri passaggi, di modo che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili. SMIPA s.r.l. ritiene necessario pertanto che ad ogni funzione aziendale corrisponda un preciso incarico formale e scritto e non saranno ammesse figure di fatto che non consentono di comprendere esattamente il ruolo e la posizione del collaboratore. Qualora si rinvengano figure di fatto verranno immediatamente abolite;
G. Imparzialità, ovvero modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con il Destinatario da rapporti di amicizia od inimicizia, parentela o affinità;
H. Riservatezza, ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, in ossequio a tutte le norme vigenti in tema di privacy (d.lgs. 196/2003) ; la raccolta ed il trattamento di dati sono strettamente riservati agli organi aziendali deputati a ciò e vanno eseguiti rigidamente secondo la disciplina aziendale;
I. Opportunità, ovvero valutazione critica di ogni azione ed omissione secondo criteri che, qualora non rientranti in altro specifico principio etico-comportamentale, ossequino il senso comune di adeguatezza e pertinenza;
J. Tutela della salute, ovvero rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, nonché scrupolosa attenzione all’igiene ed alle condizioni personali e del posto di lavoro;
K. Tutela dell’ambiente, ovvero rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché scrupolosa attenzione ad ogni condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell’educazione ambientale; attuazione di programmi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclaggio di materiale riutilizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento, sia essa ambientale, acustica, radioelettrica o di qualunque genere.
L. Tutela della proprietà industriale: ovvero di tutte le leggi nazionali e comunitarie in materia di tutela della proprietà industriale ed in particolare il d.lgs. n. 30 del 2005.
M. Tutela del diritto d’autore: La società garantisce e rispetta il diritto d’autore nei suoi principi e precetti previsti dalla L. 633/1941 e successive modificazioni ed aggiunte.
SMIPA s.r.l. si impegna a valorizzare la persona ed a mantenerne l’integrità fisica e morale, promuovendo la diffusione dei principi etico-comportamentali, incentivandone l’osservanza e punendone l’inottemperanza.
I Destinatari devono uniformarsi ed applicare i principi suesposti ricorrendo, nello svolgimento di ogni mansione ed in qualunque circostanza, al senso comune di morale e coscienziosità.
Qualora esistessero dei dubbi su come procedere da parte del dipendente (relativamente all’interpretazione del presente Codice Etico), questi dovrà segnalare la questione all’Organismo di Vigilanza il quale dovrà informare adeguatamente il Consiglio di Amministrazione qualora tali dubbi persistano.
In quest’ultimo caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto, nel più breve tempo possibile, ad integrare in Codice e a darne piena e completa diffusione.
SMIPA richiede che tutti i propri dipendenti e collaboratori operino in un clima di colleganza e rispetto reciproco. La Società rifiuta e condanna ogni tipo di discriminazione, siano esse per motivi di sesso, di orientamento sessuale, religioso, di razza, di lingua, di opinione politica e di condizione economico o sociale. SMIPA si impegna a garantire la pari opportunità dei lavoratori e dei collaboratori al fine di garantire un ambiente di lavoro sano e corretto. Investe nelle risorse umane per il progresso economico, professionale e personale proprio e dei propri dipendenti e collaboratori. L’Azienda attua il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per quanto riguarda ogni disposizione dei contratti di lavoro ed in particolar modo per quanto concerne le retribuzioni. Predilige altresì i rapporti di lavoro stabili ed a tempo indeterminato.
I Soci della SMIPA si impegnano alla massima collaborazione, ispirata dai principi di pacifica cooperazione, trasparenza e nel pieno interesse al mantenimento duraturo della Società.
Compete in primo luogo ai dirigenti promuovere i valori e i principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. Ogni Amministratore si impegna a svolgere il proprio mandato secondo diligenza, lealtà e buona fede, oltre in maniera perfettamente collaborativa e trasparente. Gli Amministratori di SMIPA sono tenuti a fornire ai dipendenti e collaboratori dell’Azienda il miglior esempio possibile di cooperazione e lealtà. Gli stessi agiscono in maniera trasparente, nel reciproco rispetto e secondo le direttive dettate dal presente Codice.
In caso di conflitto d’interesse, sono adottate le seguenti direttive:
Par. 1) Ogni attività deve essere intrapresa solo nell’interesse della Società e nel rispetto delle normative nazionali ed europee. Tutti i Destinatari del presente Codice devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell’azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse di SMIPA s.r.l.;
Par. 2) L’Amministratore, il Dipendente od il Collaboratore esterno che si trovassero in una situazione di conflitto d’interesse ne deve dare immediata informazione alla Società per mezzo del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso deciderà in merito alla potenziale pericolosità del conflitto ed alla eventuale rimozione del soggetto dal singolo incarico;
Par. 3) Nel caso in cui vi sia conflitto d’interesse nell’attività di uno o più amministratori, è dovere degli stessi provvedere alle proprie dimissioni ed, in caso contrario, l’Assemblea dei Soci provvederà a rimuovere temporaneamente il soggetto in conflitto dal consesso;
Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.
Ogni azione, operazione o transazione deve necessariamente essere riportata e registrata nei sistemi contabili aziendali, secondo le disposizioni di legge e secondo i principi contabili applicabili. La SMIPA predilige l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e limita il più possibile, l’utilizzo del contante. Ogni azione, operazione o transazione deve essere autorizzata dall’Amministratore Delegato, il quale è obbligato a verificarne la correttezza, la legittimità, la congruità e la completezza. Per le comunicazioni concernenti i pagamenti a soggetti esterni, si predilige la forma scritta. Il personale responsabile è tenuto alla massima collaborazione e riservatezza, in particolar modo nell’attività di formazione del bilancio e di altri documenti contabili. Gli stessi, si impegnano nella redazione del bilancio ad uniformarsi ai principi di neutralità nella predisposizione, comparabilità, omogeneità, significatività, valutazione dei costi, informativa adeguata e verificabilità delle informazioni acquisite. Inoltre gli stessi devono tempestivamente, e comunque entro 5 giorni dalla richiesta, fornire ogni informazione richiesta dai responsabili d’area e dall’Amministratore Delegato. Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a comunicare all’Amministratore Delegato, anche in via anonima, eventuali incongruenze o irregolarità con le quali, per mezzo delle proprie mansioni, viene a contatto.
Per la gestione dei sistemi informatici si fa espresso rinvio al Documento Programmatico sulla sicurezza adottato il 31.03.2011 e specificatamente nella parte dedicata al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti dall’attività aziendale. Il relativo documento ed i relativi allegati, aggiornati in sede di emissione del presente Codice Etico, sono parte integranti dello stesso. Ogni violazione delle Disposizioni summenzionate è da intendersi quale diretta violazione del Codice e del Modello Organizzativo. Ogni Socio, Amministratore, dipendente o collaboratore si conforma ai precetti etici del presente codice, anche nella gestione del proprio strumento informatico. È dovere di ognuno utilizzare il sistema informatico in maniera congrua agli scopi lavorativi. È fatto espresso divieto di detenere e/o divulgare dati di accesso ai sistemi informatici dei proprio colleghi, collaboratori interni od esterni e di tutti i soggetti con i quali la SMIPA ha dei rapporti, se non strettamente necessario ai fini lavorativi e solo se debitamente autorizzati. Ogni attività di hackeraggio compiuta in Azienda è assolutamente proibita e contrastata. In caso venissero accertate attività illecite dedite alla forzatura di protezioni informatiche o, più in generale, attività di hackeraggio, saranno severamente punite, come da sistema sanzionatorio. Si applica, in quanto compatibile, il Protocollo di lavoro n. 2.
La Società si impegna a garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, adottando tutti i mezzi necessari e comunque nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea. SMIPA s.r.l., in conformità a quanto disposto dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, adotta la Relazione sulla valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/08 e D.lgs. 106/09, nominando altresì un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Il documento programmatico sulla sicurezza è da intendersi quale parte integrante del presente Codice Etico. Ogni violazione delle misure sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro è da intendersi come diretta violazione del Codice. L’Azienda si impegna ad attenersi alle seguenti regole e principi fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro:
Ogni dipendente è altresì obbligato a seguire i seguenti criteri:
È fatto espresso divieto dell’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope nel luogo di lavoro. Ne è altresì vietata la detenzione nei locali di lavoro e la cessione anche gratuita. Sarà consapevole assunzione del rischio di pregiudicare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, essere o trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
La SMIPA opera i dovuti controlli nella selezione dei propri interlocutori esterni, con particolare riguardo alla loro onorabilità ed alla loro serietà aziendale. A tal fine, la Società farà uso delle banche dati e dei registri pubblici tenuti dalle Autorità. I rapporti della società con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità. La Società predilige la forma scritta (lettere, fax, mail, PEC ecc.) per ogni tipo di comunicazione formale nei confronti di soggetti esterni. Ogni comunicazione con contenuti vincolanti per la Società deve necessariamente essere fatta per iscritto ed essere debitamente conservata in base alla tipologia di supporto. La Società ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell’interlocutore la dovuta soddisfazione e solo successivamente all’esperimento dei mezzi alternativi di composizione delle liti, conformemente alle disposizioni di legge (in particolare la mediazione come disciplinata dal D.lgs. 28/2010, e la negoziazione assistita come introdotta dal D.l. 132/2014, convertito con modifiche con la Legge n. 162/2014). Per la scelta dei propri partner commerciali, la SMIPA s.r.l. utilizza i criteri di selezione ispirati ai principi di serietà, professionalità e trasparenza. Allo scopo, nella scelta dei propri partner commerciali e dei propri fornitori, la SMIPA predilige chi, tra questi, abbia adottato o stia adottando un modello di organizzazione aziendale o sistemi alternativi di controllo dell’attività dell’impresa. Tale criterio, utilizzato in via sussidiaria, deve tendere a rafforzare i rapporti e la diffusione dei Modelli di Organizzazione.
SMIPA s.r.l. gestisce la propria attività in maniera trasparente e ispirata ai migliori criteri di qualità e correttezza. Obbiettivo principale da perseguire è il soddisfacimento del Cliente e degli altri soggetti a cui si è rivolta l’attività aziendale. Tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dalla Società e da collaboratori esterni in nome e per conto della stessa devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché debitamente autorizzati, documentati e registrati.
Le relazioni con i Fornitori della Società, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della Società stessa.
Ogni dipendente, collaboratore e responsabile è tenuto a conoscere la normativa in merito alla protezione dei brevetti e marchi (anche europei ed internazionali) ed a rispettarla. La SMIPA s.r.l. si impegna a tutelare, nello svolgimento della propria attività, tutti i diritti relativi alla proprietà industriale/intellettuale, prevedendo anche l’applicazione di specifiche clausole contrattuali contenenti l’impegno/attestazione/autorizzazione delle parti contraenti.
La redazione di un efficace sistema sanzionatorio da applicare in presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico adottato dalla SMIPA, costituisce una condizione fondamentale per l’applicazione concreta dello stesso, come richiesto dalla normativa (art. 6, comma 2, lett e) del D.Lgs. 231/2001).
Misure nei confronti degli amministratori
Alla notizia di una violazione del Modello di organizzazione o del Codice Etico commessa da parte di uno o più membri di vertice, l’Organismo di Vigilanza informa con immediatezza l’intero Consiglio di Amministrazione. L’Organismo di Vigilanza a fronte di violazioni di carattere lieve, del presente Modello 231, da parte dell’intero Consiglio di Amministrazione o del singolo consigliere, potrà inviare a questi un’ammonizione scritta. In caso di reiterate violazioni, e/o di una violazione grave di quanto previsto nel presente Modello 231 l’Organismo di Vigilanza dovrà informare della circostanza l’intero Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci, la quale potrà adottare i relativi provvedimenti. Nei casi previsti dalla Legge, l’Organismo di Vigilanza dovrà informare la Pubblica Autorità di eventuali violazioni commesse dagli apicali. Qualora la violazione raggiunga un livello di serietà tale da mettere in discussione i rapporti di fiducia o a fronte di reiterate violazioni e relativi ammonimenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organismo di Vigilanza, può convocare l’Assemblea dei Soci, con ordine del giorno la revoca del Consigliere.
Misure nei confronti dei responsabili di reparto
Alla notizia di una violazione del Modello 231 e del presente Codice, da parte di uno o più responsabili, la società adotterà, con le modalità ivi precisate, nei confronti dell’autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per CCNL di riferimento. Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.
Misure nei confronti dei dipendenti
I comportamenti contrari alle regole di condotta contenute nel presente Codice risultano qualificabili quali illeciti disciplinari. Ai dipendenti di SMIPA sono pertanto applicabili i provvedimenti disciplinari definiti per legge e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche del 08.01.2014.
I tipi di sanzione irrogabili, determinate sempre secondo Contratto Collettivo applicato, sono le seguenti:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
- licenziamento per mancanze.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione a:
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore e sussistenza di precedenti;
- posizione funzionale e mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni al presente Codice Etico ed all’intero Modello di Organizzazione, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, la Società si affida all’Organismo di Vigilanza per il compito di condurre le indagini interne ed al Consiglio di Amministrazione per la proposta di procedimento disciplinare e l’irrogazione dell’eventuale sanzione.